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Nuovo DPCM in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020

Entra in vigore il 6 novembre il nuovo DPCM 03/11/2020 firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute. Le norme in esso contenute saranno valide fino al 3 dicembre p.v. La Regione Lombardia è stata individuata...
Data:

4 novembre 2020

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

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Descrizione

Entra in vigore il 6 novembre il nuovo DPCM 03/11/2020 firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute. Le norme in esso contenute saranno valide fino al 3 dicembre p.v.

La Regione Lombardia è stata individuata come “zona rossa” (Art. 3 “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” del DPCM) e pertanto le norme da seguire sono, sommariamente, le seguenti:

Tutte le attività commerciali al dettaglio sono sospese, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato al DPCM. Si tratta di una norma che riguarda sia gli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, dunque anche i negozi all'interno nei centri commerciali, dove però potranno restare aperti i negozi di generi alimentari così come quelli compresi nell'allegato. Nei mercati possono essere svolte solo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari mentre restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e le librerie. Restano aperti parrucchieri e barbieri, mentre chiudono i centri estetici.

La chiusura riguarda anche le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), fatta eccezione per le mense e i catering che continueranno a svolgere le proprie attività ove contrattualizzati e dovranno rispettare i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita invece la ristorazione con consegna a domicilio o da asporto fino alle 22, orario in cui scatta il coprifuoco: resta vietata la consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

In allegato il testo completo del DPCM 03/11/2020 comprensivo degli allegati

Allegati

Documenti

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 05/11/2020 12:40:22

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