Manifestazioni sportive su vie e piazze pubbliche
Scheda del servizio
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 18)
Art. 18.
(Art. 17 T. U. 1926).
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico
devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in
forma privata, tuttavia per il luogo in cui sara' tenuta, o per il
numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o
l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono puniti
coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.
Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine
pubblico, di moralita' o di sanita' pubblica, puo' impedire che la
riunione abbia luogo e puo', per le stesse ragioni, prescrivere
modalita' di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorita' sono
puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a
quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette
riunioni prendono la parola.
Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorita' o per
obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni
elettorali.
Art. 18.
(Art. 17 T. U. 1926).
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico
devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in
forma privata, tuttavia per il luogo in cui sara' tenuta, o per il
numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o
l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono puniti
coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.
Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine
pubblico, di moralita' o di sanita' pubblica, puo' impedire che la
riunione abbia luogo e puo', per le stesse ragioni, prescrivere
modalita' di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorita' sono
puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a
quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette
riunioni prendono la parola.
Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorita' o per
obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni
elettorali.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Amministrazione Generale e attività produttive | ||||||
Area | Affari Generali, Cultura, Scuole e Servizi Sociali | ||||||
Responsabile | Dott. Federico Moro | ||||||
Personale |
Sabrina Bordoni - Operatore esperto Sonia Esposito - Collaboratore amministrativo Franco Zacconati - Operatore esperto |
||||||
Indirizzo | Via Luciano Manara, 7 - primo piano | ||||||
Telefono |
0382.5575215 - 0382.5575200 - 03825575210 |
||||||
Fax |
0382.554110 |
||||||
franco.zacconati@comune.cavamanara.pv.it sabrina.bordoni@comune.cavamanara.pv.it sonia.esposito@comune.cavamanara.pv.it |
|||||||
Apertura al pubblico |
|
Ultimo aggiornamento pagina: 25/06/2024 08:58:56