Abbruciamento di residui vegetali
Scheda del servizio
Quadro normativo
La normativa statale (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale - TUA) prevede, in generale,
il divieto di combustione all’aperto e classifica i residui vegetali come rifiuti. Deroghe
all’applicazione di tale disciplina sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del TUA per i soli
residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, in piccoli cumuli, per finalità
agricole-ammendanti e tramite processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in
pericolo la salute umana. Le Regioni possono limitare o vietare anche questa fattispecie per
La normativa statale (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale - TUA) prevede, in generale,
il divieto di combustione all’aperto e classifica i residui vegetali come rifiuti. Deroghe
all’applicazione di tale disciplina sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del TUA per i soli
residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, in piccoli cumuli, per finalità
agricole-ammendanti e tramite processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in
pericolo la salute umana. Le Regioni possono limitare o vietare anche questa fattispecie per
finalità legate alla qualità dell’aria.
Regione Lombardia è intervenuta con la DGR n. 7095/2017, prevedendo, come misura
permanente, il divieto di combustione anche di piccoli cumuli vegetali (inferiori a 3 metri
steri per ettaro) dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei territori dei Comuni posti ad una
quota inferiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità Montane).
Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune, la combustione in loco di residui
vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore
del terreno per soli due giorni all’interno del periodo sopra citato, ma solo nelle zone impervie o
non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed
emissioni sulle abitazioni circostanti. La Regione non deve aver dichiarato lo stato di rischio di
incendio boschivo. In questo caso vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto.
Per i territori posti al di sopra dei 300 m (o 200 m in Comunità Montana), o comunque al di
fuori del periodo invernale per le quote inferiori, per i soli residui vegetali derivanti da
attività agricole e forestali si applica quanto disposto a livello nazionale e cioè:
• divieto generale tranne nel caso di piccoli cumuli inferiori a tre metri steri per
ettaro per finalità ammendanti dei terreni - con onere probatorio a carico dell’esecutore
e non per smaltimento rifiuti. La pratica deve ritenersi comunque come residuale e non
prassi gestionale agricola;
• le condizioni di esecuzione non devono arrecare impatti su salute e ambiente. Il
Comune può limitare o differire tali pratiche dando prescrizioni specifiche, in ragione degli
elevati impatti emissivi di composti anche tossici che si generano da tale pratica;
Regione Lombardia è intervenuta con la DGR n. 7095/2017, prevedendo, come misura
permanente, il divieto di combustione anche di piccoli cumuli vegetali (inferiori a 3 metri
steri per ettaro) dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei territori dei Comuni posti ad una
quota inferiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità Montane).
Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune, la combustione in loco di residui
vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore
del terreno per soli due giorni all’interno del periodo sopra citato, ma solo nelle zone impervie o
non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed
emissioni sulle abitazioni circostanti. La Regione non deve aver dichiarato lo stato di rischio di
incendio boschivo. In questo caso vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto.
Per i territori posti al di sopra dei 300 m (o 200 m in Comunità Montana), o comunque al di
fuori del periodo invernale per le quote inferiori, per i soli residui vegetali derivanti da
attività agricole e forestali si applica quanto disposto a livello nazionale e cioè:
• divieto generale tranne nel caso di piccoli cumuli inferiori a tre metri steri per
ettaro per finalità ammendanti dei terreni - con onere probatorio a carico dell’esecutore
e non per smaltimento rifiuti. La pratica deve ritenersi comunque come residuale e non
prassi gestionale agricola;
• le condizioni di esecuzione non devono arrecare impatti su salute e ambiente. Il
Comune può limitare o differire tali pratiche dando prescrizioni specifiche, in ragione degli
elevati impatti emissivi di composti anche tossici che si generano da tale pratica;
• la Regione non deve aver dichiarato lo stato di rischio di incendio boschivo. In tal caso
vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto. Per avere questa informazione occorre
consultare il sito regionale;
• non devono, inoltre, essere attive le misure temporanee a tutela della qualità dell’aria.
I residui del verde urbano (es. sfalci, potature, siepi) rientrano tra i rifiuti e dunque non
possono mai essere smaltiti tramite combustione.
In particolare, i materiali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico o di quello
privato “fai da te” sono qualificati come rifiuti urbani, mentre quelli prodotti dalla manutenzione
del verde privato eseguita da un’impresa sono classificati come rifiuti speciali.
vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto. Per avere questa informazione occorre
consultare il sito regionale;
• non devono, inoltre, essere attive le misure temporanee a tutela della qualità dell’aria.
I residui del verde urbano (es. sfalci, potature, siepi) rientrano tra i rifiuti e dunque non
possono mai essere smaltiti tramite combustione.
In particolare, i materiali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico o di quello
privato “fai da te” sono qualificati come rifiuti urbani, mentre quelli prodotti dalla manutenzione
del verde privato eseguita da un’impresa sono classificati come rifiuti speciali.
Sanzioni
Il quadro sanzionatorio derivante dalla normativa statale in caso di combustione di residui
vegetali prevede:
• la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro per l’accensione del fuoco a
rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata se si stratta di residui vegetali
qualificabili quali rifiuti urbani (articolo 184, co. 2, del D.Lgs. 152/2006) - (combinato
disposto dell’art. 255 e dell’art. 256-bis D.Lgs 152/06);
• l’arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro per l’attività di
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento quindi anche combustione, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, se si tratta di
rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs 152/06) come i rifiuti
da attività agricole e agro-industriali di cui all’art. 2135 c.c.;
• ai rifiuti vegetali non si applica, in generale, il reato penale previsto dall’art. 256 bis;
tuttavia, se la combustione non riguarda solo rifiuti vegetali ma anche altri tipi di rifiuto
(es. plastiche, vernici) si può applicare il reato di combustione illecita di rifiuti con
relative sanzioni (art. 256 bis);
• nel caso di combustione durante il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi
dichiarato dalle Regioni (divieto assoluto) si applicano le sanzioni amministrative previste
dalla normativa di settore (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).
La normativa regionale, in violazione della DGR n. 7095/2017, prevede l’applicazione della
sanzione amministrativa individuata dall’art. 61, comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008
e s.m.i. per un importo variabile da 102,60 a 615,60 euro.
Il quadro sanzionatorio derivante dalla normativa statale in caso di combustione di residui
vegetali prevede:
• la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro per l’accensione del fuoco a
rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata se si stratta di residui vegetali
qualificabili quali rifiuti urbani (articolo 184, co. 2, del D.Lgs. 152/2006) - (combinato
disposto dell’art. 255 e dell’art. 256-bis D.Lgs 152/06);
• l’arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro per l’attività di
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento quindi anche combustione, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, se si tratta di
rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs 152/06) come i rifiuti
da attività agricole e agro-industriali di cui all’art. 2135 c.c.;
• ai rifiuti vegetali non si applica, in generale, il reato penale previsto dall’art. 256 bis;
tuttavia, se la combustione non riguarda solo rifiuti vegetali ma anche altri tipi di rifiuto
(es. plastiche, vernici) si può applicare il reato di combustione illecita di rifiuti con
relative sanzioni (art. 256 bis);
• nel caso di combustione durante il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi
dichiarato dalle Regioni (divieto assoluto) si applicano le sanzioni amministrative previste
dalla normativa di settore (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).
La normativa regionale, in violazione della DGR n. 7095/2017, prevede l’applicazione della
sanzione amministrativa individuata dall’art. 61, comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008
e s.m.i. per un importo variabile da 102,60 a 615,60 euro.
Ultimo aggiornamento pagina: 25/06/2024 08:40:28