Indennità di Mobilità
Scheda del servizio
Indennità di Mobilità
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale dell’INPS al seguente link INDENNITA' MOBILITA'
L’indennità di mobilità è una prestazione economica che spetta ai lavoratori che abbiano perso il posto all’esito di una procedura di mobilità, venendo meno il percorso prefigurato nel programma di della Cassa integrazione guadagni straordinari (CIGS), ovvero che abbiano subito un licenziamento collettivo in conseguenza della cessazione dell’attività ovvero della riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro.
L’indennità è erogata dall’Inps e concorrono al finanziamento delle prestazioni di mobilità anche le imprese rientranti nel campo di applicazione CIGS.
Alla luce della Legge 92/2012, i lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2016 in poi non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e beneficeranno, a norma del Decreto legislativo n. 22/2015, esclusivamente dell'indennità NASpI in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Alla luce della Legge 92/2012, i lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2016 in poi non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e beneficeranno, a norma del Decreto legislativo n. 22/2015, esclusivamente dell'indennità NASpI in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.
A chi spetta:
L'indennità spetta agli operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, licenziati e collocati in mobilità ordinaria dall'azienda, alla fine del periodo di Cassa Integrazione Straordinaria, per impossibilità di reimpiego dei lavoratori sospesi o per riduzione di personale, a seguito di trasformazione, ristrutturazione e cessazione di attività (cosiddetto "licenziamento collettivo") di aziende che occupano più di 15 dipendenti, solo se destinatarie di mobilità.
L’indennità di mobilità richiede un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di effettivo lavoro.
L'indennità spetta agli operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, licenziati e collocati in mobilità ordinaria dall'azienda, alla fine del periodo di Cassa Integrazione Straordinaria, per impossibilità di reimpiego dei lavoratori sospesi o per riduzione di personale, a seguito di trasformazione, ristrutturazione e cessazione di attività (cosiddetto "licenziamento collettivo") di aziende che occupano più di 15 dipendenti, solo se destinatarie di mobilità.
L’indennità di mobilità richiede un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di effettivo lavoro.
Per anzianità aziendale si intende l’anzianità di servizio maturata presso l’azienda che procede al licenziamento.
Approfondimenti
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale dell’INPS al seguente link INDENNITA' MOBILITA'
E’ inoltre possibile contattare il servizio Sportello Lavoro del Comune di Cava Manara, scrivendo a: sportellolavoro@comune.cavamanara.pv.it
Ufficio di competenza
Ultimo aggiornamento pagina: 20/09/2020 17:21:07